Convenzione UNESCO 1970


Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali

Conclusa a Parigi il 14 novembre 1970

Approvata dall’Assemblea federale il 12 giugno 20032
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 3 ottobre 2003
Entrata in vigore per la Svizzera il 3 gennaio 2004
(Stato 29 febbraio 2008)

La Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, riunitasi a Parigi dal 12 ottobre al 14 novembre 1970 nella sua sedicesima sessione, ricordando l’importanza delle disposizioni della Dichiarazione dei princìpi della cooperazione culturale internazionale adottata dalla Conferenza generale nella sua quattordicesima sessione, considerando che lo scambio dei beni culturali tra le nazioni con fini scientifici, culturali ed educativi approfondisce la conoscenza della civilizzazione umana, arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e fa nascere il rispetto e la stima reciproci fra le nazioni, considerando che i beni culturali sono uno degli elementi fondamentali della civilizzazione e della cultura dei popoli e che essi assumono il loro valore reale solo se sono conosciuti con la più grande precisione la loro origine, la loro storia e il loro ambiente, considerando che ciascuno Stato ha il dovere di proteggere il patrimonio costituito dai beni culturali esistenti sul proprio territorio contro i pericoli di furto, di scavi clandestini e esportazione illecita, considerando che, per evitare tali pericoli è indispensabile che ciascuno Stato prenda maggiormente coscienza degli obblighi morali inerenti al rispetto del proprio patrimonio culturale nonché di quello di tutte le nazioni, considerando che i musei, le biblioteche e gli archivi, in quanto istituzioni culturali, devono vigilare affinché la costituzione delle loro collezioni sia fondata su princìpi morali universalmente riconosciuti, considerando che l’importazione, l’esportazione e il trasferimento illeciti di proprietà di beni culturali recano danno alla comprensione reciproca tra le nazioni, che l’UNESCO ha il dovere di favorire, raccomandando tra l’altro agli Stati interessati convenzioni internazionali a tale scopo, considerando che per essere efficace la protezione del patrimonio culturale deve essere organizzata sia sul piano nazionale sia sul piano internazionale ed esige una stretta collaborazione tra gli Stati, considerando che la Conferenza generale dell’UNESCO ha già adottato nel 1964 una raccomandazione a tale scopo, avendo ricevuto nuove proposte concernenti le misure da adottare per l’importazione, l’esportazione e il trasferimento illeciti di proprietà di beni culturali, questione che costituisce il punto 19 dell’ordine del giorno della sessione, dopo avere deciso, nella sua quindicesima sessione, che tale questione sarà oggetto di una convenzione internazionale, adotta, il quattordici novembre 1970, la presente  Convenzione.
Art. 1
Ai fini della presente Convenzione vengono considerati beni culturali i beni che, a titolo religioso o profano, sono designati da ciascuno Stato come importanti per l’archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza e che appartengono alle categorie indicate qui di seguito:
a) collezione ed esemplari rari di flora e fauna, di mineralogia e di anatomia; oggetti che rappresentino un interesse paleontologico;
b) i beni riguardanti la storia, ivi compresa la storia della scienza e della tecnica, la storia militare e sociale nonché la vita dei leaders, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti nazionali e gli avvenimenti di importanza nazionale;
c) il prodotto di scavi archeologici (regolari e clandestini) e di scoperte archeologiche;
d) gli elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici e da luoghi archeologici;
e) oggetti d’antiquariato che abbiano più di cento anni quali le iscrizioni, le monete e i sigilli incisi;
f) materiale etnologico;
g) i beni d’interesse artistico quali:
i) quadri, pitture e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (esclusi i disegni industriali e i prodotti manufatti decorati a mano),
ii) opere originali di arte statuaria e di scultura in qualunque materiale,
iii) incisioni, stampe e litografie originali,
iv) assemblaggi e montaggi artistici originali, in qualunque materiale;
h) manoscritti rari e incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antichi d’interesse particolare (storico, artistico, scientifico, letterario, ecc.) isolati o in collezioni;
Misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali

i) francobolli, marche da bollo e simili, isolati o in collezione;
j) archivi, compresi gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici;
k) oggetti di mobilia aventi più di cento anni e strumenti musicali antichi.
Art. 2
1. Gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che l’importazione, l’esportazione e il trasferimento illeciti di proprietà di beni culturali costituiscono una delle cause principali di impoverimento del patrimonio culturale dei paesi d’origine di questi beni e che una collaborazione internazionale costituisce uno dei mezzi più efficaci per proteggere i rispettivi beni culturali contro tutti i pericoli che ne sono le conseguenze.

2. A tale scopo, gli Stati partecipanti s’impegnano a combattere tali pratiche con i mezzi di cui dispongono, in particolare sopprimendo le cause, interrompendo il loro svolgersi e aiutando ad effettuare le necessarie riparazioni.
Art. 3
Sono considerati illeciti l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di proprietà di beni culturali effettuati in contrasto con le disposizioni adottate dagli Stati partecipanti in virtù della presente Convenzione.
Art. 4
Gli Stati parti della Convenzione riconoscono che ai fini della medesima i beni culturali appartenenti alle categorie indicate qui di seguito fanno parte del patrimonio culturale di ciascuno Stato:
a) beni culturali creati dal genio individuale o collettivo di cittadini dello Stato considerato e beni culturali importanti per lo Stato considerato, creato sul territorio di tale Stato da cittadini stranieri o da apolidi residenti su tale territorio;
b) beni culturali trovati sul territorio nazionale;
c) beni culturali acquisiti da missioni archeologiche, etnologiche o di scienze naturali, con il consenso delle autorità competenti del paese di origine di tali beni;
d) beni culturali formanti oggetto di scambi liberamente consentiti;
e) beni culturali ricevuti a titolo gratuito o acquistati legalmente con l’assenso delle autorità competenti del paese di origine di tali beni.
Art. 5
Ai fini di assicurare la protezione dei propri beni culturali contro l’importazione, l’esportazione e la trasmissione di proprietà illecite, gli Stati parti della presente Convenzione s’impegnano ad istituire sul proprio territorio, tenendo conto delle condizioni di ciascun paese, uno o più servizi nazionali di tutela del patrimonio culturale, ove tali servizi non siano già stati creati, dotati di personale qualificato e in numero sufficiente per assicurare in maniera efficace le funzioni qui di seguito elencate:
a) contribuire all’elaborazione di progetti di testi legislativi e regolamentari al fine di consentire la protezione del patrimonio culturale e in particolare la repressione delle importazioni, esportazioni e trasferimenti di proprietà illeciti di beni culturali importanti;
b) costituire e tenere aggiornata, sulla base di un inventario nazionale di protezione, la lista dei beni culturali importanti pubblici e privati, la cui esportazione costituirebbe un impoverimento sensibile del patrimonio culturale nazionale;
c) promuovere lo sviluppo o la creazione di istituzioni scientifiche e tecniche (musei, biblioteche, archivi, laboratori, atéliers, ecc.) necessari per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali;
d) organizzare il controllo degli scavi archeologici, assicurare la conservazione
in situ di alcuni beni culturali e tutelare alcune zone riservate a future ricerche
archeologiche;
e) stabilire, nei confronti di persone interessate (direttori di musei, collezionisti, antiquari, ecc.), regole conformi ai princìpi etici formulati nella presente Convenzione e vigilare per il rispetto di tali regole;
f) esercitare un’azione educativa al fine di risvegliare e sviluppare il rispetto verso il patrimonio culturale di tutti gli Stati e diffondere largamente la conoscenza delle disposizioni della presente Convenzione;
g) vigilare affinché un’appropriata pubblicità venga data ad ogni caso di sparizione di un bene culturale.
Art. 6
Gli Stati parti della presente Convenzione s’impegnano:
a) a istituire un certificato appropriato mediante il quale lo Stato esportatore specifica che l’esportazione del o dei beni culturali in questione è autorizzata.
Tale certificato deve accompagnare il o i beni culturali regolarmente esportati;
b) a proibire l’esportazione dal proprio territorio dei beni culturali non accompagnati dal certificato di esportazione sopra menzionato;
c) a portare in modo appropriato a conoscenza del pubblico questa proibizione, e in particolare a conoscenza di quelle persone che potrebbero esportare o importare beni culturali. Misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali
Art. 7
Gli Stati parti della presente Convenzione s’impegnano:
a) ad adottare tutte le misure necessarie, in conformità con la legislazione nazionale, per impedire l’acquisizione, da parte di musei e altre istituzioni similari dislocate sul proprio territorio, di beni culturali provenienti da un altro Stato parte della Convenzione, beni che sono stati esportati illecitamente dopo l’entrata in vigore della Convenzione; a informare, nella misura del possibile, lo Stato d’origine parte della presente Convenzione delle offerte di tali beni culturali esportati illecitamente dal territorio di tale Stato dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dei due Stati in questione;
b) i) a proibire l’importazione dei beni culturali rubati in un museo o in un monumento pubblico civile o religioso, o in una istituzione similare, situati sul territorio di un altro Stato parte della presente Convenzione dopo l’entrata in vigore di quest’ultima nei confronti degli Stati in questione, a condizione che venga provato che tale o tali beni fanno parte dell’inventario di tale istituzione, ii) ad adottare misure appropriate per recuperare e restituire su richiesta dello Stato d’origine parte della Convenzione qualsiasi bene culturale rubato e importato in tal modo dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti degli Stati interessati, a condizione che lo Stato richiedente versi un equo indennizzo alla persona acquirente in buona fede o che detiene legalmente la proprietà di tale bene. Le richieste di recupero e di restituzione vanno indirizzate allo Stato richiesto per via diplomatica. Lo Stato richiedente è tenuto a fornire a sue spese ogni mezzo di prova necessaria per giustificare la sua richiesta di recupero e di restituzione. Gli Stati parti si astengono dall’imporre diritti di dogana o altre tasse sui beni culturali restituiti in conformità con il presente articolo. Tutte le spese relative alla restituzione del o dei beni culturali in questione sono a carico dello Stato richiedente.
Art. 8
Gli Stati parti della presente Convenzione s’impegnano a imporre sanzioni penali o amministrative a qualsiasi persona responsabile di una infrazione ai divieti previsti negli articoli 6 b) e 7 b) di cui sopra.
Art. 9
Ciascuno Stato parte della presente Convenzione e il cui patrimonio culturale è messo in pericolo da taluni saccheggi archeologici o etnologici può appellarsi agli Stati che ne sono interessati. Gli Stati parti alla presente Convenzione s’impegnano a partecipare ad ogni operazione internazionale concertata in queste circostanze al fine di determinare e di applicare le misure concrete necessarie, ivi compreso il controllo dell’esportazione, dell’importazione e del commercio internazionale dei beni culturali specificamente considerati. In attesa di un accordo ciascuno Stato interessato adotterà, nella misura del possibile, disposizioni provvisorie al fine di prevenire un danno irrimediabile per il patrimonio culturale dello Stato richiedente.
Art. 10
Gli Stati parti della presente Convenzione s’impegnano:
a) a ridurre mediante l’educazione, l’informazione e la vigilanza, il trasferimento di beni culturali illegalmente prelevati da qualsiasi Stato parte della presente Convenzione e, nei modi adatti a ciascun paese, a obbligare, sotto pena di sanzioni penali o amministrative, gli antiquari a tenere un registro che menzioni la provenienza di ciascun bene culturale, il nome e l’indirizzo del fornitore, la descrizione e il prezzo di ciascun bene venduto, nonché a informare l’acquirente del bene culturale del divieto di esportazione di cui tale bene può essere oggetto;
b) a fare ogni sforzo, per mezzo dell’educazione, per creare e sviluppare nel pubblico il sentimento del valore dei beni culturali e del pericolo che il furto, gli scavi clandestini e le esportazioni illecite rappresentano per il patrimonio culturale.
Art. 11
Vengono considerati come illeciti l’esportazione e il trasferimento di proprietà forzati di beni culturali, risultanti direttamente o indirettamente dall’occupazione di un paese da parte di una potenza straniera.
Art. 12
Gli Stati parti della presente Convenzione rispetteranno il patrimonio culturale nei territori di cui assicurano le relazioni internazionali e adotteranno le misure atte a vietare e impedire l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di proprietà illecite di beni culturali in questi territori.
Art. 13
Gli Stati parti della presente Convenzione s’impegnano inoltre, nel quadro della legislazione di ciascuno Stato:
a) a impedire con tutti i mezzi adeguati, i trasferimenti di proprietà di beni culturali diretti a favorire l’importazione o l’esportazione illecite di tali beni;
b) a fare in modo che i propri servizi competenti collaborino al fine di facilitare la restituzione, a chi di diritto, nello spazio di tempo più breve, dei beni culturali esportati illecitamente;
c) a consentire un’azione di rivendicazione dei beni culturali perduti o rubati esercitata dal proprietario legittimo o in suo nome;
d) a riconoscere inoltre, il diritto imprescrittibile di ciascuno Stato parte della presente Convenzione, di classificare e dichiarare inalienabili alcuni beni culturali che per questo motivo non devono essere esportati, e a facilitare il recupero di tali beni da parte dello Stato interessato nel caso in cui essi siano stati esportati.
Art. 14
Per prevenire le esportazioni illecite e far fronte agli obblighi comportati dall’esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione, ciascuno Stato parte di detta Convenzione dovrà, in base alle proprie possibilità, dotare i servizi nazionali di protezione del patrimonio culturale di un bilancio sufficiente e, se necessario, potrà creare un fondo a tal fine.
Art. 15
La presente Convenzione non impedisce in alcun modo agli Stati parti di concludere tra di essi accordi particolari o di proseguire l’esecuzione di accordi già conclusi, concernenti la restituzione di beni culturali esportati per qualche motivo dal loro territorio di origine, prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati interessati.
Art. 16
Gli Stati parti della presente Convenzione comunicheranno nei rapporti periodici che presenteranno alla Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, nei termini e nella forma determinati, le disposizioni legislative e regolamentari e le altre misure che avranno adottato per l’applicazione della presente Convenzione, con precisazioni circa l’esperienza da essi acquisita in questo campo.
Art. 17
1. Gli Stati parti della presente Convenzione possono fare appello al sostegno  tecnico dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, in particolare per quanto concerne:
a) l’informazione e l’educazione;
b) la consultazione e la perizia di esperti;
c) il coordinamento e i buoni uffici.
2. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura può di propria iniziativa intraprendere ricerche e pubblicare studi sui problemi relativi alla circolazione illecita di beni culturali.
3. A tale scopo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura può egualmente ricorrere alla cooperazione di qualsiasi organizzazione non governativa competente.
4. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura potrà, di propria iniziativa, fare proposte agli Stati parte, per l’applicazione della presente Convenzione. 
5. Su richiesta di almeno due Stati parte della presente Convenzione, fra i quali è sorta una controversia relativamente alla sua applicazione, l’UNESCO può offrire i suoi buoni uffici per il raggiungimento di un accordo tra di essi.
Art. 18
La presente Convenzione è redatta in inglese, spagnolo, francese e russo, i quattro testi facenti egualmente fede.
Art. 19
1. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica o all’accettazione degli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.
Art. 20
1. La presente Convenzione è aperta all’adesione di qualsiasi Stato non membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell’Organizzazione.
2. L’adesione verrà effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.
Art. 21
La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del terzo strumento di ratifica, d’accettazione o d’adesione, ma unicamente nei confronti degli Stati che avranno depositato i rispettivi strumenti di ratifica, d’accettazione o d’adesione in tale data o anteriormente. Per ciascuno degli altri Stati, entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del rispettivo strumento di ratifica, accettazione o adesione.
Art. 22
Gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che la sua validità si estende non solo ai loro territori metropolitani, ma anche ai territori per le cui relazioni internazionali essi sono responsabili; essi si impegnano a consultare, se necessario, i governi o le altre autorità competenti di detti territori al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’adesione o in precedenza, al fine di ottenere l’applicazione della Convenzione a tali territori, nonché a notificare al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, i territori ai quali la Convenzione verrà applicata. Tale ratifica entrerà in vigore tre mesi dopo la data della sua ricezione.
Art. 23
1. Ciascuno degli Stati parti della presente Convenzione avrà la facoltà di denunciare le presente Convenzione in nome proprio oppure in nome di tutto il territorio per le cui relazioni internazionali è responsabile.
2. La denuncia sarà notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.
3. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia.
Art. 24

Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura informa gli Stati membri dell’Organizzazione, gli Stati non membri previsti dall’articolo 20, nonché l’Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o adesione menzionati negli articoli 19 e 20, come pure delle notifiche e delle denunce rispettivamente previste dagli articoli 22 e 23.
Art. 25
1. La presente Convenzione potrà essere riveduta dalla Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. La revisione obbligherà pertanto solo gli Stati che diventeranno parte della Convenzione revisionata.
2. Nel caso in cui la Conferenza generale adotti una nuova Convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente Convenzione e, a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti, la presente Convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica, all’accettazione o all’adesione, a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione revisionata.
Art. 26
Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite3, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

In fede di che hanno firmato il diciassette novembre 1970.

Fatto a Parigi, il diciassette novembre 1970, in due esemplari autentici, recanti la firma del Presidente della Conferenza generale riunita nella sua sedicesima sessione e del Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, che saranno depositati presso gli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, e le cui copie certificate conformi verranno inviate a tutti gli Stati previsti dagli articoli 19 e 20 e all’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Il testo che precede è il testo autentico della Convenzione debitamente adottato della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura nel corso della sua sedicesima sessione, che si è svolta a Parigi e che è stata dichiarata chiusa il quattordici novembre 1970.
(Seguono le firme)


Stati partecipanti Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore

Afghanistan 8 settembre 2005 A 8 dicembre 2005
Albania 13 giugno 2002 13 settembre 2002
Algeria 24 giugno 1974 24 settembre 1974
Angola 7 novembre 1991 7 febbraio 1992
Arabia Saudita 8 settembre 1976 8 dicembre 1976
Argentina 11 gennaio 1973 11 aprile 1973
Armenia 5 settembre 1993 S 22 settembre 1991
Australia 30 ottobre 1989 30 gennaio 1990
Azerbaigian 25 agosto 1999 25 novembre 1999
Bahamas 9 ottobre 1997 9 gennaio 1998
Bangladesh 9 dicembre 1987 9 marzo 1988
Barbados 10 aprile 2002 10 luglio 2002
Belarus 28 aprile 1988 28 luglio 1988
Belize 26 gennaio 1990 26 aprile 1990
Bhutan 26 settembre 2002 A 26 dicembre 2002
Bolivia 4 ottobre 1976 4 gennaio 1977
Bosnia e Erzegovina 12 luglio 1993 S 1° marzo 1992
Brasile 16 febbraio 1973 16 maggio 1973
Bulgaria 15 settembre 1971 24 aprile 1972
Burkina Faso 7 aprile 1987 7 luglio 1987
Cambogia 26 settembre 1972 26 dicembre 1972
Camerun 24 maggio 1972 24 agosto 1972
Canada 28 marzo 1978 28 giugno 1978
Ceca, Repubblica 26 marzo 1993 S 1° gennaio 1993
Cina 28 novembre 1989 28 febbraio 1990
Cipro 19 ottobre 1979 19 gennaio 1980
Colombia 24 maggio 1988 24 agosto 1988
Congo (Kinshasa) 23 settembre 1974 23 dicembre 1974
Corea (Nord) 13 maggio 1983 13 agosto 1983
Corea (Sud) 14 febbraio 1983 14 maggio 1983
Costa Rica 6 marzo 1996 6 giugno 1996
Côte d’Ivoire 30 ottobre 1990 30 gennaio 1991
Croazia 6 luglio 1992 S 25 giugno 1991
Cuba 30 gennaio 1980 30 aprile 1980
4 Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv.html).

Stati partecipanti Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Danimarcaa 26 marzo 2003 26 giugno 2003
Groenlandia 27 maggio 2004 27 maggio 2004
Dominicana, Repubblica 7 marzo 1973 7 giugno 1973
Ecuador 24 marzo 1971 24 aprile 1972
Egitto 5 aprile 1973 5 luglio 1973
El Salvador 20 febbraio 1978 20 maggio 1978
Estonia 27 ottobre 1995 27 gennaio 1996
Finlandia 14 giugno 1999 14 settembre 1999
Francia 7 gennaio 1997 7 aprile 1997
Gabon 29 agosto 2003 29 novembre 2003
Georgia 4 novembre 1992 S 9 aprile 1991
Germania 30 novembre 2007 29 febbraio 2008
Giappone 9 settembre 2002 9 dicembre 2002
Giordania 15 marzo 1974 15 giugno 1974
Grecia 5 giugno 1981 5 settembre 1981
Grenada 10 settembre 1992 10 dicembre 1992
Guatemala 14 gennaio 1985 14 aprile 1985
Guinea 18 marzo 1979 18 giugno 1979
Honduras 19 marzo 1979 19 giugno 1979
India 24 gennaio 1977 24 aprile 1977
Iran 27 gennaio 1975 27 aprile 1975
Iraq 12 febbraio 1973 12 maggio 1973
Islanda 9 novembre 2004 A 9 febbraio 2005
Italia 2 ottobre 1978 2 gennaio 1979
Kirghizistan 3 luglio 1995 3 ottobre 1995
Kuwait 22 giugno 1972 22 settembre 1972
Libano 25 agosto 1972 25 novembre 1972
Libia 9 gennaio 1973 9 aprile 1973
Lituania 27 luglio 1998 27 ottobre 1998
Macedonia 30 aprile 1997 S 17 novembre 1991
Madagascar 21 giugno 1989 21 settembre 1989
Mali 6 aprile 1987 6 luglio 1987
Marocco 3 febbraio 2003 3 maggio 2003
Mauritania 27 aprile 1977 27 luglio 1977
Maurizio 27 febbraio 1978 27 maggio 1978
Messico 4 ottobre 1972 4 gennaio 1973
Moldova 14 settembre 2007 14 dicembre 2007
Mongolia 23 maggio 1991 23 agosto 1991
Montenegro 26 aprile 2007 S 26 aprile 2007
Stati partecipanti Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore

Nepal 23 giugno 1976 23 settembre 1976
Nicaragua 19 aprile 1977 19 luglio 1977
Niger 16 ottobre 1972 16 gennaio 1973
Nigeria 24 gennaio 1972 24 aprile 1972
Norvegia 16 febbraio 2007 16 maggio 2007
Nuova Zelandab 1° febbraio 2007 A 1° maggio 2007
Oman 2 giugno 1978 2 settembre 1978
Pakistan 30 aprile 1981 30 luglio 1981
Panama 13 agosto 1973 13 novembre 1973
Paraguay 9 novembre 2004 A 9 febbraio 2005
Perù 24 ottobre 1979 24 gennaio 1980
Polonia 31 gennaio 1974 30 aprile 1974
Portogallo 9 dicembre 1985 9 marzo 1986
Qatar 20 aprile 1977 20 luglio 1977
Regno Unito* 1° agosto 2002 1° novembre 2002
Rep. Centrafricana 1° febbraio 1972 1° maggio 1972
Romania 6 dicembre 1993 6 marzo 1994
Ruanda 25 settembre 2001 25 dicembre 2001
Russia 28 aprile 1988 28 luglio 1988
Seicelle 28 maggio 2004 A 28 agosto 2004
Senegal 9 dicembre 1984 9 marzo 1985
Serbia 11 settembre 2001 S 27 aprile 1992
Siria 21 febbraio 1975 21 maggio 1975
Slovacchia 31 marzo 1993 S 1° gennaio 1993
Slovenia 5 novembre 1992 S 25 giugno 1991
Spagna 10 gennaio 1986 10 aprile 1986
Sri Lanka 7 aprile 1981 7 luglio 1981
Stati Uniti 2 settembre 1983 2 dicembre 1983
Sudafrica 18 dicembre 2003 18 marzo 2004
Svezia* 13 gennaio 2003 13 aprile 2003
Svizzera 3 ottobre 2003 3 gennaio 2004
Tagikistan 28 agosto 1992 S 9 settembre 1991
Tanzania 2 agosto 1977 2 novembre 1977
Tunisia 10 marzo 1975 10 giugno 1975
Turchia 21 aprile 1981 21 luglio 1981
Ucraina 28 aprile 1988 28 luglio 1988
Ungheria 23 ottobre 1978 23 gennaio 1979
Uruguay 9 agosto 1977 9 novembre 1977
Uzbekistan 15 marzo 1996 15 giugno 1996
Venezuela 21 marzo 2005 21 giugno 2005

Stati partecipanti Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Vietnam 20 settembre 2005 A 20 dicembre 2005
Zambia 21 giugno 1985 21 settembre 1985
Zimbabwe 30 maggio 2006 30 agosto 2006
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO): http://www.unesco.org/culture/laws/1970/html_fr/page1.shtml oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a La Conv. non s'applica alle Isole Faeröer.
b La Conv. non vale per Tokelau.

Nessun commento:

Posta un commento

Grazie per aver commentato questo post.

Il caso dell’Art Institute of Chicago: fuori tutti i volontari bianchi dal museo

Fonte dell'immagine: The Federalist Negli Stati Uniti, presso l’Art Institute of Chicago (AIC) si è aperto un caso che potrebbe essere d...